DPR 162/99 - DIRETTIVA ASCENSORI Stampa

Il 17 settembre 1995 è stata pubblicata la Direttiva europea 95/16/CE, avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di ascensori.
La "Direttiva ascensori" delinea i Requisiti Essenziali di Sicurezza che gli impianti debbono osservare prima di essere immessi sul mercato o posti in servizio, rimuovendo le barriere per la produzione ed il libero commercio e uniformando, nei paesi della Comunità Europea, i requisiti tecnici riguardanti la sicurezza.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 (pubbl. in G.U. 10 giugno 1999, n.134) che ha aggiornato, sulla base delle disposizioni comunitarie, una legislazione risalente al 1942, introducendo una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti installati dopo il 25 giugno 1999.
Il D.P.R. n. 162 del 30 aprile introduce la responsabilità civile e penale, per il proprietario e/o amministratore, di mantenere in esercizio impianti elevatori regolarmente certificati e sottoporli a verifica periodica ogni due anni.
Nello specifico, il D.P.R. 162/99 affida agli Organismi Notificati il compito di effettuare i collaudi, le visite periodiche e straordinarie e la certificazione dei dispositivi di sicurezza degli ascensori. Nel contempo, dà ai proprietari degli impianti la possibilità di scegliere se servirsi di enti pubblici o privati per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge.
Nell'ambito delle attività previste dal D.P.R. 162/99 VIEM s.r.l. è Organismo Notificato per l'esecuzione di:

  • Allegato V - Esame CE del Tipo di componenti di sicurezza;
  • Allegato VI - Esame finale;
  • Allegato X - Verifica di un unico prodotto;
  • Verifica Periodica - La verifica è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
  • Verifica straordinaria - La verifica è diretta ad accertare la conformità dell'ascensore in seguito a modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (così come definite al punto i) comma 1, art. 2 del D.P.R. 162/99), oppure in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo, oppure in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio.