DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n.37

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

GU n. 57 del 10-3-1998

note:
Entrata in vigore del decreto: 9/5/1998
1 - Avviso di rettifica in G.U. 05/05/1998 n. 102 (relativo agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attivita' soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla
normativa di conformita'.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco e' denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Parere di conformita'
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e'differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Gli enti e i privati responsabili delle ((attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1)) sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformita' a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, puo' presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformita' dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicita', qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di
autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali e' chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformita' a quanto previsto nel ((decreto di cui all'articolo 1, comma 5.))
Art. 4.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita', attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del presente art. 4 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel ((decreto di cui all'articolo 1, comma 5,)) corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attivita', attestante che non e' mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione
della domanda.
Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere il stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di
prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Art. 6.
Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente.
L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di deroga.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del comma 1 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal ((decreto di cui all'articolo 1, comma 5,)) possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Art. 7.
Nulla osta provvisorio
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati
all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di
cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.
-----------
AGGIORNAMENTO 1
Si riporta il testo del presente art. 7 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102:
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli ((obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.)) Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche' quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente regolamento.
In tali casi si intende per data di presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
b) articoli 2, commi quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Napolitano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 19
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonche' del n. 14 dell'allegato 1 alla stessa legge:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicazione e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare; nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), e sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)
(Omissis).
14. Procedimento di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.
(Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- La legge n. 966/1965, e successive modificazioni, reca: "Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- La legge n. 818/1984, e successive modificazioni, reca: "Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 reca: "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 reca: "Direttive sulle misure piu' urgenti ed
essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, vedi note al preambolo.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle note al preambolo:
"Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). – Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato e' composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e' nominato anche un membro supplente. Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato
regionale designato dall'ispettore".
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge n. 818/1984 citata nelle note al preambolo:
"Art. 2. - I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visitesopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi.
Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita soggetta al controllo di prevenzione incendi. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.
Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visitesopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante il periodo di validita' del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni".
- Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, vedi note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 966/1965 citata nelle note al preambolo:
"Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 citato nelle note al preambolo:
"Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la protezione incendi). - E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali; da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici; da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri; da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti; da quattro esperti, designati rispettivamente dalle
confederazioni dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; da un esperto designato dall'Associazione nazionale
delle imprese assicuratrici (ANIA); da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della ''piccola industria'' ed uno della ''proprieta' edilizia''.
Per ogni componente titolare del comitato e' nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene
dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni
componente ha facolta' di far verbalizzare il proprio dissenso.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi). - Il
comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi
in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnicoscientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
"Art. 15 (Adempimenti di enti privati). - Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non puo' essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorita', dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le
condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validita' del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, e' limitata alla durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnicoillustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile
dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e'
altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi".
"Art. 21 (Deroghe). - Nei casi in cui, per un'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potra' avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne
curera' l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmettera' l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnicoscientifico di cui all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita' di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti".
- Per il testo dell'art. 2, commi 5, 6, 7 e 8, della legge n. 818/1984, citata nelle note al preambolo, vedi note all'art. 7; si riporta il testo dell'art. 4 della stessa legge:
"Art. 4. - Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell'attivita', presentata in tempo utile, in cui si attesti che non e' mutata la situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.
Il rinnovo ha la validita' prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda".