Decreto 14 aprile 2009, n. 56

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».

(GU n. 124 del 30-5-2009 - Suppl. Ordinario n.83)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalita' di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della necessita' di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE)

Note alle premesse:
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 0001-0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 75, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».


Art. 2.
1. All'Allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.1 e' sostituito dal punto 1.1.1 di cui all'Allegato 2 del presente decreto.


Nota all'art. 2:
- Si riporta l'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 1.1.1 come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento:

1.1.1 - FISSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIFERIMENTO TIPO-SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

D.1. Premessa
Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale, individuato in base a quanto riportato nella precedente sezione A al presente punto, sono definite:
a) le condizioni idromorfologiche e fisico-chimiche tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualita' idromorfologica e fisico-chimica che l'Allegato 1, punto A.1 alla parte terza del presente decreto legislativo, stabilisce per tale tipo di corpo idrico superficiale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2;
b) le condizioni biologiche di riferimento tipo-specifiche che rappresentano i valori degli elementi di qualita' biologica che l'Allegato 1, punto A.1 specifica per tale tipo di corpo idrico supediciale in stato ecologico elevato, quale definito nella pertinente tabella dell'Allegato 1, punto A.2.
Nell'applicare le procedure previste nella presente sezione ai corpi idrici superficiali fortemente modificati o corpi idrici artificiali, i riferimenti allo stato ecologico elevato sono considerati riferimenti al potenziale ecologico massimo definito nell'Allegato 1, tabella A.2.5. I valori relativi al potenziale ecologico massimo per un corpo idrico sono riveduti ogni sei anni. D.2. Funzione delle condizioni di riferimento:
Le condizioni di riferimento:
• rappresentano uno stato corrispondente a pressioni molto basse senza gli effetti dell'industrializzazione di massa, dell'urbanizzazione e dell'agricoltura intensiva e con modificazioni molto lievi degli elementi di qualita' biologica, idro-morfologica e chimico-fisica;
• sono stabilite per ogni tipo individuato all'interno delle categorie di acque superficiali, esse sono pertanto tipo-specifiche;
• non coincidono necessariamente con le condizioni originarie indisturbate e possono includere disturbi molto lievi, cioe' la presenza di pressioni antropiche e' ammessa purche' non siano rilevabili alterazioni a carico degli elementi di qualita' o queste risultino molto lievi;
• consentono di derivare i valori degli elementi di qualita' biologica necessari per la classificazione dello stato ecologico del corpo idrico;
• vengono espresse come intervallo di valori, in modo tale da rappresentare la variabilita' naturale degli ecosistemi.
D.21. Condizioni di riferimento e Rapporto di Qualita' Ecologica (RQE)
L'individuazione delle condizioni di riferimento consente di calcolare, sulla base dei risultati del monitoraggio biologico per ciascun elemento di qualita', il «rapporto di qualita' ecologica» (RQE). L'RQE viene espresso come un valore numerico che varia tra 0 e 1, dove lo stato elevato e' rappresentato dai valori vicino ad 1, mentre lo stato pessimo e' rappresentato da valori numerici vicino allo 0.
L'RQE mette in relazione i valori dei parametri biologici osservati in un dato corpo idrico e il valore per quegli stessi parametri riferiti alle condizioni di riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico e serve a quantificare lo scostamento dei valori degli elementi di qualita' biologica, osservati in un dato sito, dalle condizioni biologiche di riferimento applicabili al corrispondente tipo di corpo idrico. L'entita' di tale scostamento concorre ad effettuare la classificazione dello stato ecologico di un corpo idrico secondo lo schema a 5 classi di cui Allegato 1 punto A2 del presente decreto legislativo.
D.3. Metodi per stabilire le condizioni di riferimento I principali metodi per la definizione delle condizioni di riferimento sono:
• Metodo spaziale, basato sull'uso dei dati provenienti da siti di monitoraggio;
• Metodo teorico, basato su modelli statistici, deterministici o empirici di previsione dello stato delle condizioni naturali indisturbate;
• Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dati di serie storiche o paleoricostruzione o una combinazione di entrambi;

Tra i metodi citati e' utilizzato prioritariamente quello spaziale. Qualora tale approccio non risulti applicabile si ricorre agli altri metodi elencati. Puo' essere inoltre utilizzato un metodo basato sul giudizio degli esperti solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilita' dell'applicazione dei metodi sopra riportati.
D.3.1 Metodo spaziale
Il metodo spaziale si basa sui dati di monitoraggio qualora siano disponibili siti, indisturbati o solo lievemente disturbati, idonei a delineare le «condizioni di riferimento» e pertanto identificati come «siti di riferimento». I siti di riferimento sono individuati attraverso l'applicazione dei criteri di selezione basati sull'analisi delle pressioni esistenti e dalla successiva validazione biologica. Possono essere individuati siti diversi per ogni elemento di qualita' biologica. Per l'individuazione dei siti si fa riferimento alle metodologie riportate nei manuali ISPRA, per le acque marino-costiere e di transizione, e CNR-IRSA, per i corsi d'acqua e le acque lacustri.
D.4. Processo per la determinazione delle Condizioni di Riferimento
Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, all'interno del proprio territorio, individuano, per ciascuna categoria e tipo di corpo idrico, i potenziali siti di riferimento sulla base dei dati e delle conoscenze relative al proprio territorio in applicazione delle metodologie richiamate al punto D.3 e provvedono a inviare le relative informazioni al MATTM.
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente punto D.1, tenendo conto dei siti di riferimento e dei relativi dati comunicati dalle regioni, sono stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi ai sensi dell'art. 75, comma 3, del presente decreto legislativo. Se non risulta possibile stabilire, per un elemento qualitativo in un determinato tipo di corpo idrico superficiale, condizioni di riferimento tipo-specifiche attendibili a causa della grande variabilita' naturale cui l'elemento e' soggetto (non soltanto in conseguenza delle variazioni stagionali) detto elemento puo' essere escluso dalla valutazione dello stato ecologico per tale tipo di acque superficiali. In questo caso i motivi dell'esclusione sono specificati nel piano di gestione del bacino idrografico.
Un numero sufficiente di siti in condizioni di riferimento, per ogni tipo individuato, nelle varie categorie di corpi idrici, sono identificati, dal MATIM con il supporto dell'ISPRA e degli altri istituti scientifici, per la costituzione di una rete di controllo, che costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4. dell'Allegato 1 al presente decreto legislativo, per lo studio della variazioni, nel tempo, dei valori delle condizioni di riferimento per i diversi tipi. Le condizioni di riferimento sono aggiornate qualora si presentano variazioni per cause naturali nei siti di riferimento.


Art. 3.
1. Le Regioni sentite le Autorita' di bacino, e comunque entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalita' e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1;
2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento tipo-specifici secondo le modalita' riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 278


Allegati omessi