Decreto 16 giugno 2008, n. 131

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.

(GU n. 187 del 11-8-2008 - Suppl. Ordinario n.189)


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che dispone che attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici;
Considerato altresi' che la definizione dei diversi tipi deve avvenire secondo una metodologia comune, basata su alcune caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, che identificano i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali;
Considerato che e' stato individuato per la caratterizzazione delle acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva 2000/60/CE, che consente la possibilita' di utilizzare descrittori piu' adattabili alle caratteristiche del territorio italiano;
Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;
Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la composizione del substrato, la profondita' e l'esposizione al moto ondoso;
Considerato, altresi', che per l'Ecoregione mediterranea sono stati identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia, la superficie e la salinita';
Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni della vulnerabilita' dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale;
Tenuto conto della necessita' di identificare, sulla base dei criteri geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le unita' fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali;
Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale della Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con le note rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n. 5687/07 del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanita' prot. n. 29537/AMPP.IA.12 dell'11 giugno 2007;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle citta' e delle autorita' locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
le premesse dell'allegato 1 sono cosi' sostituite: «Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.»;
il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in allegato 3.»;
il titolo del punto 1 dell'allegato 3 e' sostituito come segue «CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;
dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C dell'allegato 1 al presente decreto;
i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;
le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico e' predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attivita' di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato;
i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000 pag. 0001 - 0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
Il comma 3, dell'art. 75, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il seguente:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».
Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riportano le premesse ed il punto 1.1 dell'Allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal presente decreto:
«Allegato 1
Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale
Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Sono corpi idrici significativi quelli che le autorita' competenti individuano sulla base delle indicazionicontenute nel presente allegato e che conseguentemente vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale.
Le caratteristiche dei corpi idrici significativi sono indicate nei punti 1.1 e 1.2.
Sono invece da monitorare e classificare:
a) tutti quei corpi idrici che, per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale.
b) tutti quei corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.

1.1 Corpi idrici superficiali.
I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in Allegato 3.».
- Si riporta l'Allegato 3 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto:
«Allegato 3
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita' antropica
Per la redazione dei piani di tutela, le Regioni devono raccogliere ed elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici secondo i criteri di seguito indicati.
A tal fine si ritiene opportuno che le Regioni si coordinino, anche con il supporto delle autorita' di bacino, per individuare, per ogni bacino idrografico, un Centro di Documentazione cui attribuire il compito di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nei territori di competenza.
Devono essere in particolare considerati gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonche' quelli socioeconomici presenti nel bacino idrografico di propria competenza.

1. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali.
Le regioni, nell'ambito del territorio di competenza, individuano l'ubicazione e il perimetro dei corpi idrici superficiali ed effettuano di tutti una caratterizzazione iniziale, seguendo la metodologia indicata in appresso. Ai fini di tale caratterizzazione iniziale le regioni possono raggruppare i corpi idrici superficiali.
i) Individuare i corpi idrici superficiali all'interno del bacino idrografico come rientranti in una delle seguenti categorie di acque superficiali - fiumi, laghi, acque di transizione o acque costiere - oppure come corpi idrici superficiali artificiali o corpi idrici superficiali fortemente modificati.
ii) Per i corpi idrici superficiali artificiali o fortemente modificati, la classificazione si effettua secondo i descrittori relativi a una delle categorie di acque superficiali che maggiormente somigli al corpo idrico artificiale o fortemente modificato di cui trattasi.

1.1 Acquisizione delle conoscenze disponibili.
La fase iniziale, finalizzata alla prima caratterizzazione dei bacini idrografici, serve a raccogliere le informazioni relative a:
a) gli aspetti geografici: estensione geografica ed estensione attitudinale, latitudinale e longitudinale;
b) le condizioni geologiche: informazioni sulla tipologia dei substrati, almeno in relazione al contenuto calcareo, siliceo ed organico;
c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici, compresi i volumi, i regimi di flusso nonche' i trasferimenti e le deviazioni idriche e le relative fluttuazioni stagionali e, se del caso, la salinita';
d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e, ove possibile, evaporazione ed evapotraspirazione. Tali informazioni sono integrate con gli aspetti relativi a:
a) caratteristiche socioeconomiche utilizzo del suolo, industrializzazione dell'area, ecc.
b) individuazione e tipizzazione di aree naturali protette,
c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale dell'area del bacino idrografico.

Allegato 1
omesso


Art. 2.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.
2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso allegato, sezione C.
3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 2008
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 19



Allegato omesso