Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

(GU n. 155 del 4-7-2008)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita' ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualita' delle acque di balneazione;
b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualita' delle acque di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 2007, n. 13, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
- La direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2006.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1982, n. 203.
- Il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2007, n. 163.
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88:
«Art. 76 (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'art. 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui all'allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'.».
«Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle autorita' di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati nell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per motivi di fattibilita' tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'art. 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purche' non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccita' prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non da' luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purche' ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita' dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».

Nota all'art. 1 e 2
- Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorita' competente»: l'autorita' o le autorita' di cui agli articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare;
c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita' delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti;
d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualita' delle acque di balneazione per piu' di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l'autorita' competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;
e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all'articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione;
f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:
1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione;
2) istituzione di un calendario di monitoraggio;
3) monitoraggio delle acque di balneazione;
4) valutazione della qualita' delle acque di balneazione;
5) classificazione delle acque di balneazione;
6) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti;
7) informazione al pubblico;
8) azioni volte ad evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualita' delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi e' previsto in media non piu' di una volta ogni quattro anni;
h) «serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'articolo 6;
i) «valutazione della qualita' delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualita' delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II;
l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
m) «acque di balneazione»: le acque di cui all'articolo 1, comma 3;
n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio localizzata all'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Nota all'art. 1 e 2:
- Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.

Art. 3.
Competenze statali
1. Sono di competenza statale:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento e l'integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione;
c) l'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente decreto;
d) l'informazione al pubblico di cui all'articolo 15.

Art. 4.
Competenze regionali
1. Sono di competenza regionale:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalita' di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
e) la facolta' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.
2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.
2. Il piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'autorita' di bacino, sentite le autorita' d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente.».

Art. 5.
Competenze comunali
1. Sono di competenza comunale:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformita' a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.

Capo II
Qualita' e gestione delle acque di balneazione

Art. 6.
Monitoraggio
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare cosi' come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalita' dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione di cui all'articolo 7. Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, puo' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.
3. Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
4. Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento e' effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.
5. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalita' di cui all'allegato IV.
6. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui al comma 4 puo' essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione europea al piu' tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16.
8. Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della qualita' delle acque di balneazione sia effettuata secondo i
metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali puo' consentire l'applicazione di metodi o procedure alternative, purche' sia dimostrato che i risultati ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
9. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.

Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse.

Art. 7.
Valutazione della qualita' delle acque di balneazione
1. La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione e' ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualita' delle acque di balneazione vengono effettuate:
a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
b) al termine di ciascuna stagione balneare;
c) sulla base delle serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti;
d) secondo la procedura di cui all'allegato II.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al comma 2, lettera c), sulla qualita' delle acque di balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve essere altresi' informata anche nel caso del ripristino delle valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione applicato non puo' essere modificato piu' di una volta ogni cinque anni.
4. La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.
5. Purche' siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o qualora la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la valutazione puo' essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se:
a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione. In tale caso la valutazione e' effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;
c) le acque di balneazione risultano gia' valutate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. In tale caso i parametri 2 e 3 di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.
6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualita' delle acque di balneazione solo se dette acque:
a) sono contigue;
b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera c);
c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.


Nota all'art. 7:
- Si riporta l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470:

Allegato 1
REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

=====================================================================

| |Frequenza minima |Metodo d'analisi

Parametri | Valore limite | dei campioni | o d'ispezione

=====================================================================

1) Coliformi | | |

totali / 100 ml |2000 |Bimensile [1] |Vedi allegato 2

---------------------------------------------------------------------

2) Coliformi | | |

fecali / 100 ml |100 |Bimensile [1] |Vedi allegato 2

---------------------------------------------------------------------

3) Streptococchi| | |

fecali / 100 ml |100 |Bimensile [1] |Vedi allegato 2

---------------------------------------------------------------------

4) Salmonelle/11|0 |[2] |[2]

---------------------------------------------------------------------

| | |Metodo

5) pH |6 \ 9° [0] |Bimensile [1] |elettronico

---------------------------------------------------------------------

| | |Ispezione visiva

|Assenza | |o fotometrica

|di variazione | |secondo gli

|anormale del | |standar della

6) Colorazione |colore [0] |Bimensile [1] |scala Pt-Co

---------------------------------------------------------------------

7) Trasparenza m|1 [0] |Bimensile [1] |Disco di Secchi

---------------------------------------------------------------------

|Assenza di | |

|pellicola | |Ispezione visiva

|visibile alla | |e olfattiva

|superfice | |Estrazione da un

|dell'acqua e | |volume

|assenza di odore| |sufficiente e

8) Oli minerali |minore o uguale | |pesata del

mg/1 [3] |a 0,5 |Bimensile [1] |residuo secco

---------------------------------------------------------------------

9) Sostanze | | |

tensioattive che|Assenza di | |Ispezione visiva

reagiscono al |schiuma | |Spettrofotometria

blu di metilene |persistente | |di assorbimento

mg/l (lauril - |minore o uguale | |al blu di

solfato) [3] |a 0,5 |Bimensile [1] |metilene

---------------------------------------------------------------------

| | |Verifica

| | |dell'assenza di

| | |odore specifico

| | |del fenolo

| | |Spettro-

| | |fotometria di

| | |assorbimento:

|Nessun odore | |metodo della 4 -

10) Fenoli mg/l |specifico minore| |ammino-

(C 6H 5OH) [3] |o uguale a 0,05 |Bimensile [1] |antipirina

---------------------------------------------------------------------

11) Ossigeno | | |Metodo di Winkler

disciolto | | |o metodo

saturazione O2 |% 70 \ 120 |Bimensile [1] |elettrometrico

---------------------------------------------------------------------

11-bis) | | |

Enterovirus | | |

PFU/10 |LO |[4] |[4]


[0] Superamento dei limiti previsti in presenza di eccezionali condizioni geografiche o geologiche.
[1] Quando le analisi effettuate negli ultimi due periodi di campionamento hanno dato costantemente risultati favorevoli per tutti i parametri del presente allegato e quando non sia intervenuto alcun fattore di deterioramento della qualita' delle acque, la frequenza minima di campionamento puo' essere ridotta di un fattore due.
[2] La ricerca di salmonelle sara' effettuata quando, a giudizio dell'autorita' di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca delle salmonelle sara' effettuata mediante filtrazione su membrana, arricchimento di terreni liquidi, isolamento su terreni solidi ed identificazione.
[3] Qualora l'esame ispettivo dia un referto dubbio occorre applicare il valore limite numerico.
[4] La ricerca di enterovirus sara' effettuata quando, a giudizio delle autorita' di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sara' effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, locculazione o centrifugazione e conferma.».


Art. 8.
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione
1. A seguito della valutazione sulla qualita' delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell'articolo 7 le regioni e le province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualita':
a) «scarsa»;
b) «sufficiente»;
c) «buona»;
d) «eccellente».
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015.
3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualita' «eccellente» o «buona».
4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualita' «scarsa». In tale caso le regioni e le province autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione:
1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
4) conformemente all'articolo 15, avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;
b) se le acque di balneazione sono classificate di qualita' «scarsa» per cinque anni consecutivi, e' disposto un divieto permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualita' «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.

Art. 9.
Profili delle acque di balneazione
1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione puo' riguardare una singola acqua di balneazione o piu' acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
2. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Nota all'art. 9:
- Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si vedano le note alle premesse.

Art. 10.
Misure di gestione in circostanze eccezionali
1. Le autorita' competenti provvedono affinche' vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

Art. 11.
Rischi da cianobatteri
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
2. Le autorita' competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

Art. 12.
Altri parametri
1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le regioni e le province autonome provvedono allo svolgimento di indagini per determinarne il grado di accettabilita' e i rischi per la salute ed adottano misure di gestione adeguate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).
2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia effettuata l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorita' competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).

Art. 13.
Cooperazione per le acque interregionali
1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita' delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province autonome, queste collaborano, nel modo piu' opportuno, per attuare il presente decreto, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare tale impatto.

Capo III
Scambio di informazioni

Art. 14.
Partecipazione del pubblico
1. Le autorita' competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunita' di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all'articolo 6, comma 1. Le autorita' competenti tengono conto delle informazioni acquisite.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.
3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicita'.

Art. 15.
Informazione al pubblico
1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestivita' durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione predisposto in base all'allegato III;
c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1);
3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1, lettera g);
e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;
f) ogniqualvolta e' introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l'area in questione non e' piu' balneabile con la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni piu' esaurienti, conformemente al comma 2.
2. Le autorita' competenti, ciascuna per la propria competenza, utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestivita' le informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonche', ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
a) elenco delle acque di balneazione;
b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi del presente decreto dopo l'ultima classificazione;
c) misure di risanamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 10);
d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse», informazioni sulle cause dell'inquinamento e sulle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause come prescritto nell'articolo 8, comma 4;
e) nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata, informazioni generali relative a:
1) condizioni che possono condurre a inquinamento di breve durata;
2) grado di probabilita' di tale inquinamento e della sua probabile durata;
3) cause dell'inquinamento e delle misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento e per affrontarne le cause;
f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, informazioni relative ai rischi per i bagnanti.
3. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 e' aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorita' competenti una volta completate le analisi.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.
5. Le autorita' competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata,
presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.

Art. 16.
Comunicazione delle informazioni
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualita' delle acque di balneazione, nonche' una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualita' delle acque di balneazione a norma dell'articolo 7.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali notifica annualmente alla Commissione europea, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si procede in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2009.
3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi del presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione europea ai sensi del comma 1 continuano ad essere trasmesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, fino a che non e' possibile presentare una prima valutazione ai sensi del presente decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.

Note all'articolo 16:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note all'art. 7.

Art. 17.
Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilita' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.
2. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.
3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2009* ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

* N.d.R.: L'originario termine del 31 dicembre 2008 è stato così prorogato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207

Note all'articolo 17:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1982, n. 470, si vedano le note all'art. 7.

Art. 18.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. All'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano


Allegato I
(previsto dall'articolo 2)
ACQUE INTERNE

=====================================================================

| | | | E Metodi di

| B Qualita' | C Qualita' | D Qualita' | riferimento

A Parametro | eccellente | buona | sufficiente |dell'analisi

=====================================================================

1 | | | |

Enterococchi | | | |

intestinali | | | |

espressi in | | | | ISO 7899-1 o

ufc/100 ml | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899-2

---------------------------------------------------------------------

2 Escherichia| | | |

coli espressi| | | | ISO 9308-3 o

in ufc/100 ml| 500 (*) | 1000 (*) | 900 (**) | ISO 9308-1


(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.
(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.



ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

=====================================================================

| | | | E Metodi di

| B Qualita' | C Qualita' | D Qualita' | riferimento

A Parametro | eccellente | buona | sufficiente |dell'analisi

=====================================================================

1 | | | |

Enterococchi | | | |

intestinali | | | |

espressi in | | | | ISO 7899-1 o

ufc/100 ml | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899-2

---------------------------------------------------------------------

2 Escherichia| | | |

coli espressi| | | | ISO 9308-3 o

in ufc/100 ml| 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308-1


(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr. allegato II.
(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr. allegato II.


Allegato II
(previsto dall'articolo 2)
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Qualita' scarsa.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' scarsa» se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D.
2. Qualita' sufficiente.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' sufficiente»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D;
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.
3. Qualita' buona.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' buona»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d) rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' buona» indicati nell'allegato I, colonna C;
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.
4. Qualita' eccellente.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita' eccellente»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita' eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B; e
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per prevenire l'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 6, a causa dell'inquinamento di breve durata durante l'ultimo periodo di valutazione rappresentino non piu' del 15% del totale dei campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel periodo o non piu' di un campione per stagione balneare, potendo scegliere il maggiore.
(a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo specificato nell'articolo 7.
(b) Sulla base della valutazione del percentile della normale funzione di densita' di probabilita' (PDF) log10 dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua di balneazione, il percentile viene cosi' ricavato:
1) prendere il log10 di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite minimo di rilevazione del metodo analitico usato);
2) calcolare la media aritmetica dei log10 (µ);
3) calcolare la deviazione standard dei log10 (omega).
Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90° percentile = antilog (µ + 1,282 (omega)).
Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95° percentile = antilog (µ + 1,65 (omega)).
(c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.
(d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.


Allegato III
(previsto dall'articolo 4)
PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;
b) l'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;
c) la valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;
d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;
e) se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti informazioni:
previsioni circa la natura, la frequenza e la durata dell'inquinamento di breve durata previsto,
informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l'eliminazione di dette cause, le misure di gestione adottate durante l'inquinamento di breve durata e l'identita' e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;
f) l'ubicazione del punto di monitoraggio.
2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di qualita' «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravita' dell'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

=====================================================================

Classificazione | | |

delle acque di | | {Qualita' |

balneazione |{Qualita' buona}| sufficiente} |{Qualita' scarsa}

=====================================================================

I riesami devono| | |

avvenire almeno | | |

ogni | 4 anni | 3 anni | 2 anni

---------------------------------------------------------------------

Aspetti da | | |

riesaminare | | |

(lettere del | | |

punto 1) | da a) a f) | da a) a f) | da a) a f)

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di «qualita' eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.
3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di balneazione deve essere aggiornato prima dell'inizio della stagione balneare successiva.
4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile.
5. Se l'autorita' competente lo ritiene opportuno possono essere allegate o incluse altre informazioni pertinenti.


Allegato IV
(previsto dall'articolo 6)
MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
1. Poco prima dell'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e analizzati almeno quattro campioni.
2. Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:
a) con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane; oppure
b) situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di tipo geografico.
3. Le date di prelievo sono distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese.
4. In caso di inquinamento di breve durata, e' prelevato un campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell'evento. Questo campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione. Se e' necessario sostituire un campione scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo la conclusione dell'inquinamento di breve durata.


Allegato V
(previsto dall'articolo 6)
NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE
1. Punto di campionamento.
Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri sotto la superficie dell'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.
2. Sterilizzazione dei contenitori dei campioni.
I contenitori dei campioni sono:
sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121°C, o sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160°C e 170°C per almeno un'ora, o contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal fabbricante.
3. Campionamento.
Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantita' di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo e' 250 ml.
I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).
Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la sterilita' dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).
Il campione e' identificato chiaramente con inchiostro indelebile sul contenitore e sul verbale di campionamento.
4. Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell'analisi.
In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.
Il campione e' conservato ad una temperatura di 4°C circa in una borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo refrigerato fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio puo' durare piu' di quattro ore e' necessario conservare il campione in frigorifero.
Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi e' ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati in un luogo buio a una temperatura di 4°C ± 3°C.