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Merc.  24 Aprile 2024
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Provincia di Teramo - Aggiornamento autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera Stampa

La Provincia di Teramo ha emesso un nuovo Provvedimento, n. 96221 del 29 marzo 2010 avente per oggetto "Aggiornamento autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006" che recepisce le modifiche di cui alla D.G.R.n.329 del 29/06/09 e riapre i termini per la presentazione delle domande di rinnovo. Con provvedimento n. 99441 in data 29/04/08, del Dirigente del Settore Ambiente ed Energia di questo Ente,  avente per oggetto "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006", è stato stabilito che i gestori degli impianti o delle attività in deroga, già autorizzati a carattere generale dalla Regione Abruzzo o dalla Provincia di Teramo, dovevano necessariamente rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, entro il 27 giugno 2008.
Alcune Ditte hanno presentato la domanda successivamente alla scadenza di legge e si stima che molte Ditte non abbiano rinnovato l'adesione.

Poiché la Regione Abruzzo (Deliberazione di Giunta Regionale del 29/06/09 n. 329), ha apportato delle modifiche ai criteri tecnici applicativi contenuti nell'allegato 3 della D.G.R. 517/07, la Provincia di Teramo ha emesso un nuovo Provvedimento, n. 96221 del 29 marzo 2010 ("Aggiornamento autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006") che recepisce tali modifiche e riapre i termini per la presentazione delle domande di rinnovo, stabilendo, tra l'altro che:

1 Le ditte che hanno già prodotto istanza di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, anche al di fuori dei sessanta giorni previsti nel suddetto atto, si intendono autorizzate ai sensi del presente atto, eccettuata loro esplicita disdetta, nel caso in cui non siano interessate dalle modifiche dei Criteri Tecnici introdotte dalla DGR 329/2009.

2 Le ditte che hanno prodotto istanza di rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, e che sono interessate dalle modifiche dei criteri tecnici introdotte dalla DGR 329/2009 si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l'obbligo di presentazione, entro 60 giorni (30 maggio 2010) dall'adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell'adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata della documentazione elencata nel modello.
3 Le ditte che, alla data di adozione del presente atto (29 marzo 2010), hanno precedentemente aderito all'autorizzazione di carattere generale emanata con Deliberazione di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001, e non hanno presentato istanza di rinnovo ai sensi dell'atto n. 99441 del 29/04/2008 emesso dalla Provincia di Teramo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l'obbligo di presentazione, entro 60 giorni (30 maggio 2010) dall'adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell'adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata della documentazione elencata nel modello.
In tal modo, si sana la situazione autorizzatoria delle Ditte che hanno presentato il rinnovo all'adesione successivamente al 27/06/08 e si concede una ulteriore possibilità ai gestori che non si sono messi in regola. Infatti, si sottolinea che le ditte che non hanno presentato domanda di rinnovo e che non lo faranno entro 60 gg (30 maggio 2010), si ritengono a tutti gli effetti prive dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il nuovo provvedimento n. 96221 del 29/03/2010 sostituisce a tutti gli effetti il precedente n. 99441 del 29/04/08. Pertanto anche le nuove adesioni dovranno essere presentate utilizzando l'allegato A del nuovo provvedimento.

 

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