Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n 81 integrato con:

-         Legge 7 Luglio 2009 n 88;

-         Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n 106

 

 

Nota: adeguato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il testo modificato con il decreto evidenziato con formattazione Arial, grassetto rosso

 

Sanzioni integrate nel testo

 

 

 

SOMMARIO

SOMMARIO.. 2

TITOLO I PRINCIPI COMUNI 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE. 8

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.. 18

SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 18

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 28

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 30

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.. 34

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 36

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE. 39

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 41

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 47

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI 48

SEZIONE I SANZIONI 48

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE. 50

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO.. 51

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 51

CAPO II SANZIONI 53

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 54

CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 54

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 57

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE. 60

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 64

CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 64

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.. 72

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE. 72

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 73

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI 77

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI 79

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI 81

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI 85

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE. 86

SEZIONE VIII DEMOLIZIONI 88

CAPO III SANZIONI 89

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.. 92

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 92

CAPO II SANZIONI 93

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 94

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 94

CAPO II SANZIONI 95

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 95

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 95

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 96

CAPO III SANZIONI 97

TITOLO VIII AGENTI FISICI 97

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 97

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 104

CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 107

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 109

CAPO VI SANZIONI 112

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE. 113

CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 113

CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 120

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 120

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 121

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 124

CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALLESPOSIZIONE ALLAMIANTO.. 126

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 126

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 127

CAPO IV SANZIONI 133

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 136

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 136

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 138

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 142

CAPO IV - SANZIONI 143

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE. 145

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 145

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 145

CAPO III SANZIONI 148

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE. 149

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI 151

ALLEGATO I 153

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELLADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLATTIVIT IMPRENDITORIALE 153

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale. 153

Violazioni che espongono al rischio di caduta dallalto. 153

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento. 153

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione. 153

Violazioni che espongono al rischio damianto. 153

ALLEGATO II 154

CASI IN CUI E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34). 154

ALLEGATO 3A.. 155

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.. 155

VISITA MEDICA PREVENTIVA.. 156

VISITA MEDICA.. 160

CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.. 164

CESSAZIONE DELLINCARICO DEL MEDICO.. 165

ALLEGATO 3B. 166

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA.. 166

CONTENUTI MINIMI 166

ALLEGATO IV.. 167

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO.. 167

1. AMBIENTI DI LAVORO.. 167

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI 177

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS. 179

4. MISURE CONTRO LINCENDIO E LESPLOSIONE. 180

5. PRIMO SOCCORSO.. 182

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE. 182

ALLEGATO V.. 184

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. 184

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 184

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE. 187

ALLEGATO VI 210

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 210

Osservazione preliminare. 210

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro. 210

2 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 211

3 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi 212

4 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone. 213

5 Disposizioni concernenti luso di determinate attrezzature di lavoro. 213

6 Rischi per Energia elettrica. 215

7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti 215

8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili 215

9 Macchine utensili per legno e materiali affini 215

10 Macchine per filare e simili 215

ALLEGATO VII 217

VERIFICHE DI ATTREZZATURE. 217

ALLEGATO VIII 219

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 219

1. Schema indicativo per linventario dei Rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale 220

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale. 222

3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivit e dei settori di attivit per i quali pu rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. 224

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale. 227

ALLEGATO IX. 241

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 241

ALLEGATO X. 242

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a). 242

ALLEGATO XI 243

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1. 243

ALLEGATO XII 244

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99. 244

ALLEGATO XIII 245

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE. 245

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI 245

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario. 245

2. Docce. 245

3. Gabinetti e lavabi 245

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori 245

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione. 246

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 246

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI 246

1. Porte di emergenza. 246

2. Aerazione e temperatura. 246

3. Illuminazione naturale e artificiale. 246

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 247

5. Finestre e lucernari dei locali 247

6. Porte e portoni 247

7. Vie di circolazione e zone di pericolo. 247

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili 247

ALLEGATO XIV.. 248

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI 248

PARTE TEORICA.. 248

PARTE PRATICA per complessive 24 ore. 249

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO.. 249

MODALIT DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 249

ALLEGATO XV.. 250

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 250

1. DISPOSIZIONI GENERALI 250

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.. 250

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.. 255

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.. 256

ALLEGATO XVI 258

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELLOPERA.. 258

I. INTRODUZIONE. 258

II. CONTENUTI 258

Soggetti interessati 260

ALLEGATO XVII 270

IDONEIT TECNICO PROFESSIONALE. 270

ALLEGATO XVIII 271

VIABILIT NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 271

1. Viabilit nei cantieri 271

2. Ponteggi 271

3. Trasporto dei materiali 275

ALLEGATO XIX. 277

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 277

1- VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO.. 278

2- VERIFICHE DURANTE LUSO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 284

ALLEGATO XX. 285

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI 285

B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi). 285

1. REQUISITI 285

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.. 286

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LAUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE. 286

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA.. 286

5. CONDIZIONI E VALIDIT DELLAUTORIZZAZIONE. 287

6. VERIFICHE. 287

ALLEGATO XXI 288

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA.. 288

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLUSO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA. 288

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 288

PONTEGGI 28 ore. 289

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4) 290

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4). 295

MODULO DI AGGIORNAMENTO.. 296

ALLEGATO XXII 297

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 297

ALLEGATO XXIII 299

DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE. 299

ALLEGATO XXIV.. 300

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.. 300

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 300

2. MODI DI SEGNALAZIONE. 300

3. INTERCAMBIABILIT E COMPLEMENTARIT DELLA SEGNALETICA.. 300

4. COLORI DI SICUREZZA.. 300

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 301

ALLEGATO XXV.. 302

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 302

1. Caratteristiche intrinseche. 302

2. Condizioni d'impiego. 302

3. Cartelli da utilizzare. 303

ALLEGATO XXVI 308

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 308

ALLEGATO XXVII 309

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.. 309

ALLEGATO XXVIII 310

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE. 310

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo. 310

2. Segnalazione delle vie di circolazione. 310

ALLEGATO XXIX. 311

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI 311

1. Propriet intrinseche. 311

2. Regole particolari d'impiego. 311

ALLEGATO XXX. 312

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI 312

1. Propriet intrinseche. 312

2. Codice da usarsi 312

ALLEGATO XXXI 313

PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE. 313

1. Propriet intrinseche. 313

2. Regole particolari d'impiego. 313

ALLEGATO XXXII 314

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI 314

1. Propriet. 314

2. Regole particolari d'impiego. 314

3. Gesti convenzionali da utilizzare. 314

ALLEGATO XXXIII 318

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 318

ELEMENTI DI RIFERIMENTO.. 318

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.. 319

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE. 319

ALLEGATO XXXIV.. 320

VIDEOTERMINALI 320

REQUISITI MINIMI 320

ALLEGATO XXXV.. 323

AGENTI FISICI 323

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO.. 323

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.. 323

ALLEGATO XXXVI 325

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI 325

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. 325

TABELLA 1. 326

B. VALORI DI AZIONE. 327

TABELLA 2. 327

ALLEGATO XXXVII 329

RADIAZIONI OTTICHE. 329

PARTE I RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI 329

PARTE II RADIAZIONI LASER. 336

ALLEGATO XXXVIII 343

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. 343

ALLEGATO XXXIX. 345

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 345

PIOMBO e suoi composti ionici. 345

ALLEGATO XL. 346

SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI 346

ALLEGATO XLI 347

SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI 347

ALLEGATO XLII 348

SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI 348

ALLEGATO XLIII 349

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. 349

ALLEGATO XLIV.. 350

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVIT LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI 350

ALLEGATO XLV.. 351

AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO.. 351

ALLEGATO XLVI 352

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 352

BATTERI e organismi simili 353

VIRUS. 356

PARASSITI 360

FUNGHI 362

ALLEGATO XLVII 363

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO.. 363

ALLEGATO XLVIII 364

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI 364

AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1. 364

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4. 364

ALLEGATO XLIX. 366

ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO.. 366

FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 366

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 366

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE. 366

ALLEGATO L. 368

ATMOSFERE ESPLOSIVE. 368

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 368

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE. 370

ALLEGATO LI 371

ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 371


Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n 106

(S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009

 

Legge 7 Luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" (S.O.G.U. n. 161 del 14.7.2009)

 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

 

Il Presidente della repubblica;

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidariet sociale, dell'universit e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

N 4 CAPI - N 61 articoli (da art. 1 a art. 61)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 4 articoli (da art. 1 a art. 4)

Articolo 1 - Finalit

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonch in conformit allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo luniformit della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di et e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

 

2. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione e dallarticolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nellesercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di questultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, terzo comma , della Costituzione.

 

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Articolo 2 - Definizioni

 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

 

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos definito equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dellente stesso; lassociato in partecipazione di cui allarticolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

 

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo;

 

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

 

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa;

 

e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

 

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 

g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

 

h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

 

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

 

l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

 

m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit di svolgimento dellattivit lavorativa;

 

n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dellintegrit dellambiente esterno;

 

o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in unassenza di malattia o dinfermit;

 

p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

 

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

 

r) pericolo: propriet o qualit intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

 

s) rischio: probabilit di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

 

t) unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allerogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

 

u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unorganizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

 

v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui allarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6, previa istruttoria tecnica dellISPESL, che provvede a assicurarne la pi ampia diffusione;

 

z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dallISPESL e dallINAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

 

bb) informazione: complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

 

cc) addestramento: complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

 

dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e lattuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

 

ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o pi associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivit formative e lelaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la lassistenza alle imprese finalizzata allattuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivit o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

 

ff) responsabilit sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivit commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3 - Campo di applicazione

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

 

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonch nellambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalit istituzionali alle attivit degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universit, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici allestero di cui allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarit organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivit condotte dalla Forze armate, compresa lArma dei carabinieri, nonch dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonch dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nonch, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e larmonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

 

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonch le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

 

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalit di svolgimento delle rispettive attivit, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dellinterno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonch ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

 

5. Nellipotesi di prestatori di lavoro nellambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dellarticolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dellutilizzatore.

 

6. Nellipotesi di distacco del lavoratore di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo lobbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorit nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dallamministrazione, organo o autorit ospitante.

 

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

 

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dellarticolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi linsegnamento privato supplementare e lassistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

 

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

 

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui allaccordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dallambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorit competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce ladozione di misure dirette a prevenire lisolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni allazienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dellazienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

 

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

 

12. Nei confronti dei componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21.

 

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui allarticolo 21. Con accordi tra il volontario e lassociazione di volontariato o lamministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalit di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro, questi tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit. Egli altres tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attivit che si svolgano nellambito della medesima organizzazione.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro dirigente)

 

13. In considerazione della specificit dellattivit esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi allinformazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

 

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

 

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui allarticolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonch prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 74 del medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonch i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-bis) i lavoratori in prova.

 

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nellarco di un semestre.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nellambito delle attivit stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonch di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dallorario di lavoro effettuato.

 

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unit lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

 

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

N 10 articoli (da art. 5 a art. 14)

 

Articolo 5 - Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituito il Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed composto da:

a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dellinterno;

d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dellINAIL, uno dellISPESL e uno dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

 

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dellazione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dellazione di vigilanza, i piani di attivit e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere luniformit dellapplicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorit della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

 

4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sullattuazione delle azioni intraprese effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

 

5. Le modalit di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

 

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

 

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dellinterno;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della solidariet sociale;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dellartigianato e della piccola e media impresa, comparativamente pi rappresentative a livello nazionale.

 

2. Per ciascun componente pu essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altres partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dellistruzione per le problematiche di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c).

 

3. Allinizio di ogni mandato la Commissione pu istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

 

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

 

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

 

6. Le modalit di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

 

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui allarticolo 5;

c) definire le attivit di promozione e le azioni di prevenzione di cui allarticolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui allarticolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui allarticolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dellinterno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificit dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilit sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse allattuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui allarticolo 30;

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarit dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attivit per le quali lobbligo in parola non operi in quanto linterferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento

 

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonch uniformit degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui allarticolo 5 e con la Commissione di cui allarticolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

 

Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

 

1. istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare lefficacia della attivit di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit di vigilanza, attraverso lutilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite lintegrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate

 

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dellinterno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dallINAIL, dallIPSEMA e dallISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

 

3. LINAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dellentrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonch le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cos come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit operative e addestrative. Per tale finalit acquisita lintesa dei Ministri della difesa, dellinterno e delleconomia e delle finanze.

 

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b, c) e d) del comma 6.

 

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;

b) il quadro dei rischi anche in unottica di genere;

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dallINAIL.

 

7. La diffusione delle informazioni specifiche finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

8. Le attivit di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

 

Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

1. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivit, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementariet , le seguenti attivit:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivit;

b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui allarticolo 2, comma 1, lettera p), per verificare ladeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei pi adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosit in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia allindividuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalit prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformit ai criteri e alle modalit elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui allarticolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui allarticolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui allarticolo 6;

i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v);

l) predisposizione delle linee guida di cui allarticolo 2, comma 1, lettera z);

m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dallarticolo 8.

 

3. Lattivit di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non pu essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivit non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dellincarico, esercitare attivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nellesercizio dellattivit di consulenza non vi lobbligo di denuncia di cui allarticolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorit competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, lesercizio dellattivit di consulenza non esclude o limita la possibilit per lente di svolgere lattivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la parte concernente i funzionari dellISPESL, disciplinato lo svolgimento dellattivit di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dellattivit di consulenza sono devoluti in ragione della met allente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui allarticolo 52, comma 1.

 

4. LINAIL fermo restando quanto previsto dallarticolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dallarticolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dallarticolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonch da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalit di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento;

b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con lISPESL;

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1 gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nellesercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d-bis) pu erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentito lINAIL, che definisca le modalit di erogazione delle prestazioni da parte dellINAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

 

5. LIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. LISPESL organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dellambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

6. LISPESL, nellambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitariet della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attivit:

a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

c) organo tecnico-scientifico delle Autorit nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformit ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

d) svolge attivit di organismo notificato per attestazioni di conformit relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;

e) titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;

g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per lelaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) pu svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, lattivit di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivit di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruit della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v);

p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta lattivit di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

7. LIPSEMA svolge, con la finalit di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con lISPESL;

c) finanzia, nellambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,anche mediante convenzioni con lINAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1 gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nellesercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dellinterno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), lIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivit di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

 

Articolo 11 - Attivit promozionali

 

1. Nellambito della Commissione consultiva di cui allarticolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui allarticolo 5, le attivit promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento, da parte dellINAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per laccesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicit delle procedure;

b) finanziamento, da parte dellINAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui allarticolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento, da parte del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attivit degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata allinserimento in ogni attivit scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

 

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui allarticolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dallarticolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, dellistruzione e delluniversit e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivit di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dellarticolo 52, comma 2, lettera d).

 

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalit operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altres concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

 

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con lutilizzo appropriato di risorse gi disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e lINAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto delladozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dallINAIL.

 

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro facolt degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivit scolastica ed universitaria nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalit. Tale attivit svolta nellambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

 

5. LINAIL finanzia con risorse proprie, anche nellambito della bilateralit e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorit per laccesso al finanziamento ladozione da parte delle imprese delle buone passi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v). LINAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, lINAIL pu provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, dintesa con le regioni interessate. LINAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

 

6. Nellambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivit specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

 

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dallentrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui allarticolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dallarticolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Articolo 12 - Interpello

 

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonch, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sullapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per lesercizio delle attivit di vigilanza.

 


 

Articolo 13 - Vigilanza

 

1. La vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonch per il settore minerario, fino alleffettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit del presente articolo, nellambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

 

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui allarticolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita lattivit di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivit, nel quadro del coordinamento territoriale di cui allarticolo 7 del decreto:

a) attivit nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e pi in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attivit lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui allarticolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attivit di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dellAzienda sanitaria locale competente per territorio.

 

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorit marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanit aerea e marittima, alle autorit portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonch ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalit di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali. LAmministrazione della giustizia pu avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonch dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

 

4. La vigilanza di cui al presente articolo esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

 

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivit di vigilanza, non pu prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit di consulenza.

 

6. Limporto delle somme che lASL, in qualit di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dellarticolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra lapposito capitolo regionale per finanziare lattivit di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

 

7. E fatto salvo quanto previsto dallarticolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

 

Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

 

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonch di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori di cui allarticolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dellattivit imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano limpiego di personale non

risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonch in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dellinterno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per ladozione del provvedimento di sospensione dellattivit imprenditoriale sono quelle individuate nellAllegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dellorgano di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette pi violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nellallegato I. Ladozione del provvedimento di sospensione comunicata allAutorit per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine

delladozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua

emissione, la durata del provvedimento pari a due anni, fatta salva ladozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dellinterdizione a seguito dellacquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nellambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dellattivit di impresa, allaccertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate allallegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.;

 

 

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento allaccertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui allarticolo 46 del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

3. Il provvedimento di sospensione pu essere revocato da parte dellorgano di vigilanza che lo ha adottato.

 

4. condizione per la revoca del provvedimento da parte dellorgano di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) laccertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 

 

5. condizione per la revoca del provvedimento da parte dellorgano di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) laccertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

 

6. comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

 

7. Limporto delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui allarticolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

8. Limporto delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra lapposito capitolo regionale per finanziare lattivit di prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

 

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo punito con larresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;

 

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

 

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso

in cui il lavoratore irregolare risulti lunico occupato dallimpresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dellattivit lavorativa in corso che non pu essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

 

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54)

 

SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

N 13 articoli (da art. 15 a art. 27)

 

Articolo 15 - Misure generali di tutela

 

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda nonch linfluenza dei fattori dellambiente e dellorganizzazione del lavoro;

c) leliminazione dei rischi e, ove ci non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nellorganizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ci che pericoloso con ci che non lo , o meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) lutilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorit delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) lallontanamento del lavoratore dallesposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e ladibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)linformazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) linformazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) linformazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) listruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso ladozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit alla indicazione dei fabbricanti.

 

2. Le misure relative alla sicurezza, alligiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Articolo 16 - Delega di funzioni

 

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato lautonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit.

 

3. La delega di funzioni non esclude lobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Lobbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui allarticolo 30, comma 4.

 

3-bis. Il soggetto delegato pu, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude lobbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al

presente comma non pu, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

 

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

 

1. Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit:

 

a)    la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dallarticolo 28;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalit di cui allarticolo 29, commi 2 e 3)

(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

 

b)     la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit di cui allarticolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per leffettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza;

c) nellaffidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere losservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente losservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lapplicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonch consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento consultato esclusivamente in azienda;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro)

p) elaborare il documento di cui allarticolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dallarticolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento consultato esclusivamente in azienda.

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

r) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonch per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allarticolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni; lobbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui allarticolo 53 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

[Lapplicazione della sanzione di cui (sopra), esclude lapplicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dellarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui allarticolo 50;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dellevacuazione dei luoghi di lavoro, nonch per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui allarticolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dellattivit, alle dimensioni dellazienda o dellunit produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro;

v) nelle unit produttive con pi di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui allarticolo 35;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

aa) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonch per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allarticolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione lobbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi eletti o designati;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro)

bb) vigilare affinch i lavoratori per i quali vige lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit.

 

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

1-bis. Lobbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dalladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 8, comma 4;

 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) lorganizzazione del lavoro, la programmazione e lattuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dellamministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento allamministrazione competente o al soggetto che ne ha lobbligo giuridico.

 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altres a vigilare in ordine alladempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando lesclusiva responsabilit dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

Articolo 19 - Obblighi del preposto

 

1. In riferimento alle attivit indicate allarticolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

b) verificare affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dallarticolo 37.

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

 

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

 

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonch i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilit e fatto salvo lobbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

 

1. I componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dellarticolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformit alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalit, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivit in regime di appalto o subappalto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivit svolte e con oneri a proprio carico hanno facolt di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui allarticolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivit svolte, secondo le previsioni di cui allarticolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

 

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

 

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

 

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformit, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonch alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

 

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori, allattivit di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalit organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilit sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi avanzati;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilit, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per lesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dellincarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

loriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro dirigente)

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivit che comporta lesposizione a tali agenti. Fornisce altres, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui allarticolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicit diversa dallannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)

m) partecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivit ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui allarticolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allimpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola unit produttiva della stessa, nonch nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda medesima sempre che abbia la disponibilit giuridica dei luoghi in cui si svolge lappalto o la prestazione di lavoro autonomo:

 

a) verifica, con le modalit previste dal decreto di cui allarticolo 6, comma 8, lettera g), lidoneit tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto dopera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica eseguita attraverso le seguenti modalit:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dellautocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneit tecnico professionale, ai sensi dellart. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Nellipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

 

a) cooperano allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullattivit lavorativa oggetto dellappalto;

 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nellesecuzione dellopera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dellevoluzione dei lavori, servizi e forniture(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dellattivit delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento redatto, ai fini dellaffidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lobbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonch ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui allallegato XI.

 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui allarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dallesecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dellinizio dellesecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr espletato lappalto; lintegrazione, sottoscritta per accettazione dallesecutore, integra gli atti contrattuali.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonch con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dellattivit delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullit ai sensi dellarticolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale.

 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entit e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi vicino a quello preso in considerazione.

 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dallarticolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

 

8. Nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)

 

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

 

1. Nellambito della Commissione di cui allarticolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivit di cui allarticolo 21, comma 2, nonch sulla applicazione di

determinati standard contrattuali e organizzativi nellimpiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

1-bis. Con riferimento alledilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui allarticolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneit delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneit, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina limpossibilit per limpresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attivit nel settore edile.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potr, con le modalit ivi previste, essere esteso

ad altri settori di attivit individuati con uno o pi accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per laccesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

 

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

N 3 articoli (da art. 28 a art. 30)

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

 

1. La valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonch quelli connessi alle differenze di genere, allet, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui allarticolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

 

2. Il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione pu essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui allarticolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui allarticolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonch, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lattivit lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicit, brevit e comprensibilit, in modo da garantirne la completezza e lidoneit quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) lindividuazione delle procedure per lattuazione delle misure da realizzare, nonch dei ruoli dellorganizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;

 

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivit.

Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi

 

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui allarticolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione commessa:

nelle aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

in aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allarticolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivit di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

per le attivit disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi imprese e la cui

entit presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

2. Le attivit di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

 

4. Il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui allarticolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso lunit produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente)

 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonch g).

 

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dellelaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

 

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 28.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi allesposizione ad amianto;

c) << -- soppressa -- >>

 


Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per ladempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attivit di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attivit di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attivit di sorveglianza sanitaria;

e) alle attivit di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attivit di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dellapplicazione e dellefficacia delle procedure adottate.

 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dellavvenuta effettuazione delle attivit di cui al comma 1.

 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dellorganizzazione e dal tipo di attivit svolta, unarticolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonch un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

4 Il modello organizzativo deve altres prevedere un idoneo sistema di controllo sullattuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit delle misure adottate. Il riesame e leventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e alligiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nellorganizzazione e nellattivit in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui allarticolo 6.

 

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

6. Ladozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit finanziabili ai sensi dellarticolo 11.

 

 

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

N 5 articoli (da art. 31 a art. 35)

 

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

 

1. Salvo quanto previsto dallarticolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione allinterno della azienda o della unit produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

 

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacit e i requisiti professionali di cui allarticolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dellazienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivit svolta nellespletamento del proprio incarico.

 

3. Nellipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, lazione di prevenzione e protezione del servizio.

 

4. Il ricorso a persone o servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti che, allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 32.

 

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato dalla propria responsabilit in materia.

 

6. Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette allobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

b) nelle centrali termoelettriche;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

e successive modificazioni;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

 

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

 

8. Nei casi di aziende con pi unit produttive nonch nei casi di gruppi di imprese, pu essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per listituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

 

Articolo 32 - Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

 

1. Le capacit ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative.

 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonch di un attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui allarticolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dallaccordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

 

3. Possono altres svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dallaccordo di cui al comma 2.

 

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit, dallISPESL, dallINAIL, o dallIPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dallamministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti di cui al punto 4 dellaccordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nellaccordo Stato-regioni di cui al comma 2. fatto salvo quanto previsto dallarticolo 34.

 

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

 

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno allunit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit di istituti.

 

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dellopera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

 

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire lincarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

 

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

 

a) allindividuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e allindividuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dellorganizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui allarticolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonch alla riunione periodica di cui allarticolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui allarticolo 36.

 

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

 

3. Il servizio di prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro.

 

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

 

1. Salvo che nei casi di cui allarticolo 31, comma 6, il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonch di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

 

1- bis. Salvo che nei casi di cui allarticolo 31, comma 6, nelle imprese o unit produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dellincarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne allazienda o allunit produttiva o a servizi esterni cos come previsto allarticolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

 

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dallentrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dellaccordo di cui al periodo precedente, conserva validit la formazione effettuata ai sensi dellarticolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dellaccordo di cui al periodo precedente.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

 

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

 

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 altres tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nellaccordo di cui al precedente comma. Lobbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui allarticolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dellarticolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Articolo 35 - Riunione periodica

 

1. Nelle aziende e nelle unit produttive che occupano pi di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta allanno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone allesame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) landamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e lefficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)

 

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

4. La riunione ha altres luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e lintroduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori facolt del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di unapposita riunione.

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro- dirigente)

 

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro dirigente)

 

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

N 2 articoli (da art. 36 a art. 37)

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, levacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Il datore di lavoro provvede altres affinch ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui esposto in relazione allattivit svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attivit di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allarticolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellazienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalit della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. Il datore di lavoro assicura, altres, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gi in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede definita mediante laccordo di cui al comma 2.

 

4. La formazione e, ove previsto, laddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellinizio dellutilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

 

5. Laddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione allevoluzione dei rischi o allinsorgenza di nuovi rischi.

 

7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 pu essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui allarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

 

8. I soggetti di cui allarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite laccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. I lavoratori incaricati dellattivit di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza devono ricevere unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dellemanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dellarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

11. Le modalit, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dellattivit di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalit dellobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non pu essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.

 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lattivit del datore di lavoro, durante lorario di lavoro e non pu comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

N 5 articoli (da art. 38 a art. 42)

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

 

1. Per svolgere le funzioni di medico competente necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui allarticolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivit di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dellUniversit e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivit di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit per almeno un anno nellarco dei tre anni anteriori allentrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante lespletamento di tale attivit.

 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente altres necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo allentrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

 

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nellelenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Articolo 39 - Svolgimento dellattivit di medico competente

 

1. Lattivit di medico competente svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

 

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualit di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con limprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

 

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivit di vigilanza, non pu prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit di medico competente.

 

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone lautonomia.

 

5. Il medico competente pu avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

 

6. Nei casi di aziende con pi unit produttive, nei casi di gruppi dimprese nonch qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit, il datore di lavoro pu nominare pi medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

 

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

 

1. Entro il primo trimestre dellanno successivo allanno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, allISPESL.

 

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicit e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalit di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

 

1. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui allarticolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

 

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore destinato al fine di valutare la sua idoneit alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneit alla mansione specifica. La periodicit di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta lanno. Tale periodicit pu assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Lorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dellattivit lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneit alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare lidoneit alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare lidoneit alla mansione.

 

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non incompatibile con le disposizioni dellarticolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

a) Abrogata

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dallordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altres finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalit per laccertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui allarticolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dallarticolo 53.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneit;

b) idoneit parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneit temporanea;

d) inidoneit permanente.

 

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit temporanea vanno precisati i limiti temporali di validit.

 

8. Abrogato.

 

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, allorgano di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica

 

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui allarticolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano uninidoneit alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il

trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

 

2. Abrogato

 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui allarticolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dellemergenza;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

b) designa preventivamente i lavoratori di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b);

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e d istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pu essere evitato, possano cessare la loro attivit, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

e) adotta i provvedimenti necessari affinch qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nellimpossibilit di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. Lobbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dellazienda e dei rischi specifici dellazienda o della unit produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui allarticolo 46.

 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dellazienda o dellunit produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la

formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non pu essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non pu subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

 

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilit di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

Articolo 45 - Primo soccorso

 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit e delle dimensioni dellazienda o della unit produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente)

 

 

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dellattivit, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalit di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

 

Articolo 46 - Prevenzione incendi

 

1. La prevenzione incendi la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumit delle persone e di tutela dei beni e dellambiente.

 

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare lincolumit dei lavoratori.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare linsorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

 

4. Fino alladozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dellinterno in data 10 marzo 1998.

 

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dellarticolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dellinterno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per leffettuazione di una specifica attivit di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per lespletamento della attivit di assistenza.

 

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per lattivit di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui allarticolo 13.

 

7. Le maggiori risorse derivanti dallespletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

 

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

N 6 articoli (da art. 47 a art. 52)

 

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Lelezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit di cui al comma 6

 

2. In tutte le aziende, o unit produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

3. Nelle aziende o unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48.

 

4. Nelle aziende o unit produttive con pi di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato dai lavoratori nellambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

 

5. Il numero, le modalit di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonch il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

 

6. Lelezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nellambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit di attuazione del presente comma.

 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui allarticolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui allarticolo 50 e i termini e con le modalit ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

2. Le modalit di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalit di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

 

3. Tutte le aziende o unit produttive nel cui ambito non stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui allarticolo 52. Con uno o pi accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative vengono individuati settori e attivit, oltre alledilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticit, le aziende o unit produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticit, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui allarticolo 52.

 

4. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalit e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi laccesso avviene previa segnalazione allorganismo paritetico.

 

5. Ove lazienda impedisca laccesso, nel rispetto delle modalit di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica allorganismo paritetico o, in sua mancanza, allorgano di vigilanza territorialmente competente.

 

6. Lorganismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui allarticolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

 

8. Lesercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale incompatibile con lesercizio di altre funzioni sindacali operative.

 

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

 

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di pi aziende o cantieri:

a) i porti di cui allarticolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorit portuale nonch quelli sede di autorit marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entit presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nellarea superiore a 500.

 

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

 

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit di individuazione di cui al comma 2, nonch le modalit secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui allarticolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

 

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;

c) consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allarticolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonch quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dallarticolo 37;

h) promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e lintegrit fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti,

dalle quali , di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui allarticolo 35;

m) fa proposte in merito alla attivit di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit;

o) pu fare ricorso alle autorit competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellincarico senza perdita di retribuzione, nonch dei mezzi e degli spazi necessari per lesercizio delle funzioni e delle facolt riconosciutegli, anche tramite laccesso ai dati, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non pu subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attivit e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

 

3. Le modalit per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per lespletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a).

 

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per lespletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3.

 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3, nonch al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle funzioni.

 

7. Lesercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 51 - Organismi paritetici

 

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui allarticolo 2, comma 1, lettera ee).

 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

 

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nellindividuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

 

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivit di formazione, anche attraverso limpiego dei fondi interprofessionali di cui allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonch, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attivit e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui lasseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui allarticolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attivit;

 

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni

paritetiche, tecnicamente competenti;

 

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

 

5. Agli effetti dellarticolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo

articolo.

 

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purch dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit di cui al comma 3.

 

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui allarticolo 7 una relazione annuale sullattivit svolta.

 

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui allarticolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

 

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano allINAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit

 

1. Presso lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit. Il fondo opera a favore delle realt in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticit migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilit del Fondo, delle attivit delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui allarticolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attivit degli organismi paritetici.

 

2. Il fondo di cui al comma 1 finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui allarticolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso lazienda ovvero lunit produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dallINAIL. Il computo dei lavoratori effettuato in base allarticolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale stabilita in 8 ore;

b) Abrogata

c) Abrogata

d) Abrogata

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalit di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalit di cui al medesimo comma nonch il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

 

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo alimentato con i residui iscritti nel bilancio dellINAIL

delle risorse previste per le finalit di cui allarticolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivit svolta, da inviare al Fondo.

 


 

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

N 2 articoli (da art. 53 a art. 54)

 

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

 

1. consentito limpiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

 

2. Le modalit di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

 

a) laccesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ci espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalit e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gi memorizzate;

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dellesercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

 

3. Nel caso in cui le attivit del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, laccesso ai dati pu avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalit criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

 

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

 

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalit per leventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

6. Fino ai sei mesi successivi alladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

 

Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

 

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalit indicati dalle strutture riceventi.

 

 

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

N 7 articoli (da art. 55 a art. 61)

 

SEZIONE I SANZIONI

N 6 articoli (da art. 55 a art. 60)

 

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. E punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di

lavoro:

a)     per la violazione dellarticolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensidellarticolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dellarticolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dellarresto da quattro a otto mesi se

la violazione commessa:

a) nelle aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allarticolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivit di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attivit disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi imprese e la cui

entit presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E punito con lammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalit di cui allarticolo 29, commi 2 e 3.

4. E punito con lammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b)con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dellarticolo 26, comma 1, lettera a);

c)con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola larticolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.

e) con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dellarticolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dellarticolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di

violazione dellarticolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dellarticolo 18, comma 1, lettera aa).

6. Lapplicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude lapplicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dellarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

 

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con larresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dellarticolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellarticolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

 

1. I progettisti che violano il disposto dellarticolo 22 sono puniti con larresto fino a sei mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dellarticolo 23 sono puniti con larresto da tre

a sei mesi o con lammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dellarticolo 24 sono puniti con larresto fino a tre mesi o

con lammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

 

1. Il medico competente punito:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a euro 800 per la violazione dellarticolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;

b) con larresto fino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dellarticolo

25, comma 1, lettere b), c) e g);

c) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dellarticolo

25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dellarticolo 25,

comma 1, lettere h) e i);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dellarticolo 20, comma 3..

 

Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

 

1. I soggetti di cui allarticolo 21 sono puniti:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro per la violazione dellarticolo

21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dellarticolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dellarticolo 20, comma 3.

 


SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

N 1 articolo (art. 61)

 

Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

 

1. In caso di esercizio dellazione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne d immediata notizia allINAIL ed allIPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini delleventuale costituzione di parte civile e dellazione di regresso.

 

2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolt di esercitare i diritti e le facolt della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 


 

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 6 articoli (da art. 62 a art. 67)

 

Articolo 62 - Definizioni

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati allinterno dellazienda o dellunit produttiva, nonch ogni altro luogo di pertinenza dellazienda

o dellunit produttiva accessibile al lavoratore nellambito del proprio lavoro.

 

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di unazienda agricola o forestale

 

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

 

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell ALLEGATO IV.

 

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

 

3. Lobbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili

 

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gi utilizzati prima del 1 gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilit e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

 

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dellorgano di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

 

6. Abrogato

 

 

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui allarticolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto pi rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

 

1. vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Lorgano di vigilanza pu consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

 

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

 

1. vietato consentire laccesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata lassenza di pericolo per la vita e lintegrit fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dellatmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosit dellatmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Lapertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire lagevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 67 - Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio

 

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonch gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati allorgano di vigilanza competente per territorio.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione delloggetto delle lavorazioni e delle principali modalit di esecuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Entro trenta giorni dalla data di notifica, lorgano di vigilanza territorialmente competente pu chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove prevista la presenza di pi di tre lavoratori.

 

4. La notifica di cui al presente articolo valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui allarticolo 53, comma 5.

 


CAPO II SANZIONI

N 1 articolo (art. 68)

 

Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 66;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dellarticolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

 


 

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87)

 

CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

N 5 articoli (da art. 69 a art. 73)

 

Articolo 69 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di unattivit o allattuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimit di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato delluso di una attrezzatura di lavoro.

 

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente allemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^ )

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente - nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dellallegato V, parte II, diversi da quelli sopra indicati per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

 

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dellarticolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dellarticolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626.

 

4. Qualora gli organi di vigilanza, nellespletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che unattrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o pi requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente lautorit nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalit di uso in sicurezza dellattrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorit nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformit dellattrezzatura ad uno o pi requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dellarticolo 70.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui allarticolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: