DECRETO 15 febbraio 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». (GU n. 48 del 27-2-2010 )

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art.14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009;

A d o t t a il seguente decreto:

Art. 1

Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009

1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 2

Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

Art. 3

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti

1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facolta' di cui al presente comma, devono richiedere i dispositivi per unita' locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.

Art. 5

Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009

1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il seguente paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una

unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del

decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso

impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a

versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di

rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori

di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due

veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti.

G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali; in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale e' stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

l'importo del versamento;

il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro societa' di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».

Art. 6

Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI

1. La modalita' di iscrizione on line di cui all'Allegato IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.

Art. 7

Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti

1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;

b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».

Art. 8

Ulteriori tipologie particolari

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.

Art. 9

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani

1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico.

2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.

3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 10

Moduli di iscrizione

1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati al presente decreto.

2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 11

Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa.

3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, nell'Area Movimentazione Rifiuto, e' inserita una sezione 3-bis «Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi:

Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'impianto; destinazione dei rifiuti; codice del Regolamento 1013/2006/CE; numero di notifica, se prevista; numero di serie della spedizione, se previsto; quantitativo della spedizione;

b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, il titolo «Registro Cronologico Trasportatori Speciali» e' sostituito

con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»; i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito con

il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;

c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioni impianto, al primo e al secondo trattino la parola «annualmente» e' sostituita con «semestralmente»;

d) nella Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche mobile, nell'Area Registro Cronologico, le parole «Registro Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalle seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;

e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali, e' eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 - Sezione anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali dell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona riga, e' eliminata la parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e' eliminato il terzo trattino.

Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 12

Delegato

1. All'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, Definizioni, la definizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa».

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato I (omissis)