«人人有生命、自由、人身安全的权利» , 世界人权宣言  (第三条),1948年12月10日

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Ven.  29 Marzo 2024
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Sentenza Cassazione Penale: anche gli enti pubblici economici sono soggetti alla responsabilità 231 Stampa

Nella fattispecie il GIP del Tribunale di Belluno aveva sottoposto a sequestro preventivo una struttura ospedaliera privata, provvedimento poi annullato dalla Sezione Riesame del medesimo Tribunale, sul presupposto che si sarebbe trattato di ente pubblico.
La Cassazione ha così precisato che "sono esonerati dall'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli "altri enti pubblici non economici'" (cfr. art. 1 ult. co.). Dunque il tenore testuale della nonna è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica".

Pertanto secondo la Corte "nel caso di specie difetta - quanto meno - la prima condizione, vale a dire l'assenza di attività economica, contraddetta dalla veste stessa di società per azioni dell'Istituto ogni società proprio in quanto tale, è costituita pur sempre, per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà - poi - la destinazione degli utili medesimi, se realizzati. Ciò assorbe ogni altra considerazione sull'effettiva natura delle società "miste", su cui, per altro, le Sezioni Unite civili di questa S.C. si sono pronunciate (cfr: sentenze 26.8.98 n. 8454 e 6.5.95 n. 4989) ravvisando natura privatistica nelle società costituite ex art. 22 legge 142/90 per la gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico".
E a seguire: "Nel chiedere il rigetto del ricorso la difesa dell'Istituto ha insistito sia nella memoria depositata che nel corso della discussione, sull'inapplicabilità della disciplina del d.lgs. 231/01 in quanto l'istituto medesimo sarebbe qualifica bile non solo come ente pubblico, ma come ente chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale. L'assunto, osserva questa Suprema Corte, è manifestamente infondato perché la ratio dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa. In realtà non può confondersi il valore - pur indubbiamente di spessore costituzionale - della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.
D'altro canto, supporre che basti - per l'esonero dal d.lgs. n. 231/01 - la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell'ente è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma anche in quello dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale".

 

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