Cassazione Penale: le responsabilità dell'RSPP dopo l'introduzione dei requisiti professionali |
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La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010 si è pronunciata in merito alle trasformazioni che il ruolo e le responsabilità dell'RSPP hanno avuto nel tempo a seguito dell'evoluzione normativa che ha interessato questa figura. La Suprema Corte si è così pronunciata: "la designazione del [omissis] quale responsabile del servizio prevenzione e protezione ha posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei beneficiari delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6 [ora art. 17 c.1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/08], tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre all'art. 89 [ora art. 55 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] punisce il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi. Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro. Sennonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs. n. 195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art. 9 [ora art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio. |