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Fonte: IL SOLE 24 ORE

Visita preassunzione dal medico di base

Più libertà da parte del datore di lavoro nella scelta del medico che dovrà attestare l'idoneità dei lavoratori.
Sull'argomento è intervenuto il ministero del Lavoro con la nota 1401 del 22 gennaio sulle certificazioni sanitarie originariamente rilasciate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, precisando che, in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione sanitaria di idoneità allo svolgimento di determinate attività, sono da ritenersi valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio sanitario nazionale o dal medico competente.

Il problema si era posto perché, negli anni, varie normative regionali (per prima la Lombardia), in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie, hanno previsto che le Asl della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali, ad esempio, quello di idoneità fisica per l'assunzione di minori, penalmente sanzionato, o il certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Il mancato rilascio di queste certificazioni ha posto dei dubbi interpretativi sui comportamenti dell'organo ispettivo nei casi in cui la normativa nazionale le preveda, anche se la problematica è stata più volte affrontata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2004 e dal Consiglio di Stato con il parere del 9 novembre 2005.

Tenendo conto del mantenimento dell'obbligo giuridico delle visite mediche previste dalla legislazione nazionale e il riconosciuto potere di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali da parte delle Regioni, il ministero, da parte sua, ha chiarito che la visita medica del minore è demandata a un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista in rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale - tale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della Asl - sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio sanitario, come, per esempio il medico convenzionato di medicina generale.

Questo orientamento va visto anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti, l'articolo 41 del Dlgs 81/2008, come modificato dall'articolo 26 del Dlgs 106/2009, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, prevede anche la visita medica in fase preassuntiva da effettuarsi da parte del medico competente il quale, ai sensi dell'articolo 38 dello stesso Testo unico, lo individua tra i medici di qualificata professionalità, con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli o requisiti.

In conclusione, secondo il ministero, in tutti i casi in cui le disposizioni legislative, anche se precedenti all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedano una certificazione sanitaria di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come per il rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, sono da ritenersi valide le certificazioni rilasciate da un medico del Servizio sanitario nazionale, anche se operante in regime di convenzione, ovvero dal medico competente nel caso in cui si tratti di dipendenti, o aspiranti tali, di datori di lavori nei confronti dei quali sussista l'obbligo della sorveglianza sanitaria.



Luigi Caiazza
IL SOLE 24 ORE